Art. 5.
(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).

      1. Entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il legale rappresentante di un partito politico o di una coalizione di partiti può richiedere all'ufficio elettorale competente di far svolgere elezioni primarie per la selezione

 

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delle candidature alle elezioni politiche, amministrative e al Parlamento europeo.
      2. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.
      3. Le sedi di cui al comma 2 sono individuate tra quelle messe a disposizione dai partiti o, in mancanza, tra quelle delle amministrazioni pubbliche.
      4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche
      5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1.